CONDIZIONI GENERALI

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

1. FONTI LEGISLATIVE

La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero, è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratific a ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Consumo di cui al D.Lgs n. 206 del 6 settembre 2005 (artt. 82-100) e sue successive modificazioni.

2. AUTORIZZAZIONI

L’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, devono essere autorizzati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile.

3. DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto si intende per:a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 e si obbliga innome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;c) consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche danominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

La nozione di pacchetto turistico è la seguente:“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissatacombinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:a) trasporto;b) alloggio;c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ....... che costituiscano parte significativa del“pacchetto turistico” (art. 84 Cod. Cons.).Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi degli artt. 85 e 86 Cod.Cons.), che è anche documento per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 19 delle presentiCondizioni Generali di Contratto.

5. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE - SCHEDA TECNICA

L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. dell’organizzatore;- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 89 Cod. Cons.);- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 90 Cod. Cons.).L’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i nei tempi e con le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005.

6. PRENOTAZIONI

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata,con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice.Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzidi comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87, comma 2 Cod. Cons. prima dell’inizio del viaggio.

7. PAGAMENTI

La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall’ opuscolo o da quanto altro.Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.

8. PREZZO

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti enegli aeroporti;- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 9.Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimentodel numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 9, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL CONSUMATORE

Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:- aumento del prezzo di cui al precedente art. 7 in misura eccedente il 10%;- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore. Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.

Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 6/1° comma – il costo indivi duale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA

L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI

Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:a l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza,ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;b il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;c. i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;d. il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.

Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

13. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI

Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competentiautorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di taleverifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata al venditore oall’organizzatore.I consumatori dovranno informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza,dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ognialtro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il consumatore reperirà (facendo uso delle fonti informative indicati alcomma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamentialle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati.Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utiliper l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.Il consumatore è sempre tenuto ad informare il Venditore e l’Organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UEcui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ

L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO

Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti indicati dagli artt. 94 e 95 del Codice del Consumo.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA

L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 14 e 15 delle presenti CondizioniGenerali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

18. RECLAMI E DENUNCE

Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà essere contestato l’inadempimento contrattuale.Il consumatore dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro pressola località di partenza.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

20. FONDO DI GARANZIA

Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) istituito a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore:a) rimborso del prezzo versato;b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.

Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n.349.

ADDENDUMCONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE

I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchettituristici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 19. L’applicazione di dette clausole non determinaassolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citateclausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento allecorrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).Approvate nel settembre 2007 dal Astoi, Assoviaggi, Assotravel, Fiavet 

RECESSO/PENALI/MANCATA ESECUZIONE DEL VIAGGIO.
4.1 Il Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto senza corrispondere alcuna penalità, nelle seguenti ipotesi:
- Aumenti del prezzo del pacchetto indicato nel contratto di viaggio, in misura eccedente il 10%
- Modifiche essenziali del contratto richieste dopo la conclusione del contratto da TAKE OFF e non accettate dal Viaggiatore. A tal fine si precisa che il Viaggiatore deve comunicare per iscritto a TAKE OFF la propria scelta di accettare o di recedere entro due giorni lavorativi dalla ricezione della proposta di modifica. In assenza di comunicazione da parte del Viaggiatore la modifica si intenderà accettata. Nelle ipotesi indicate, ovvero allorché TAKE OFF annulli il pacchetto turistico prima della partenza per qualsiasi motivo tranne che per colpa del Viaggiatore stesso, quest'ultimo ha i seguenti, alternativi diritti,:
- Usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero un pacchetto turistico di qualità inferiore, con restituzione della differenza di prezzo;
- Ricevere la parte di prezzo già corrisposta entro sette giorni lavorativi dal momento della comunicazione dell'intenzione di recedere o di accettare la proposta alternativa, ai sensi del comma successivo, ovvero dell'annullamento.
Il Viaggiatore deve comunicare per iscritto a TAKE OFF la propria scelta di recedere ovvero di fruire di pacchetto turistico alternativo entro e non oltre due giorni dalla ricezione della proposta alternativa. In assenza di comunicazione da parte del Viaggiatore, il pacchetto alternativo si intenderà accettato. Inoltre, ove ne fornisca specifica prova, il Viaggiatore ha altresì diritto al risarcimento degli eventuali danni ulteriori che avesse subito dalla mancata esecuzione del contratto.
Il Viaggiatore non ha comunque diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, allorché l'annullamento del viaggio dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, eventualmente indicato nel contratto o nel programma del viaggio, ed il Viaggiatore abbia ricevuto comunicazione del mancato raggiungimento almeno 20 giorni prima della data fissata per la partenza, ovvero allorché l'annullamento dipenda da cause di forza maggiore.
4.2 Qualora il Viaggiatore intenda recedere dal contratto al di fuori delle ipotesi elencate al precedente punto 4.1 avrà diritto al rimborso di quanto già versato, con l'esclusione della quota di iscrizione, e con la deduzione delle penali di seguito riportate, oltre agli oneri e alle spese da sostenere per l'annullamento dei servizi.
40% di penale dal momento della prenotazione a 30 giorni prima della partenza;
90% di penale sulla quota di partecipazione da 29 a 10 giorni prima della partenza;
100% di penale sulla quota di partecipazione da 09 giorni alla partenza;
Nessun rimborso dopo tale termine ed a chi non si presenterà in hotel o rinuncerà a tutto o parte del soggiorno già intrapreso.
Le penali sopra riportate dovranno essere corrisposte anche da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.

Per il programma con le crociere Australis le penalita' sono le seguenti:

-300 euro dal momento della conferma e fino a  60 giorni prima della partenza

-50% di penale per cancellazioni effettuate fra i  59 e 40 giorni prima della partenza

-75% di penale per cancellazioni effettuate fra i 39 e i 30 giorni prima della partenza

-100% di penale per cancellazioni effettuate fra i 29 e 0 giorni prima della partenza


 

Organizzazione tecnica:
TAKE OFFdi PROMISE s.r.l Unipersonale a socio unico

tribunale di Genova Registro Societa' n. 56045

fasc. n. 7407

Capitale Sociale interamente versato Euro 10.200,00

Via XXV Aprile,4/18 Genova
Autoriz. Deliberazione Prov. Ge n° 2571/8571 del 19.08.1992
Polizza assicurativa n° 704049947/03 della SAI per la responsabilità civile verso terzi.

Validità del programma:
dal  01 marzo 2011 al  31 marzo  2012

Autorizzazione stampa/divulgazione presente programma richiesta alla Provincia di Genova in data 11/08/00

  • Le quotazioni del presente catalogo sono basate sulle tariffe aeree comunicate dai vettori ed aggiornate al mese di marzo 2012.
  • I tassi di cambio sui quali è basato il calcolo dei prezzi forfettari pubblicati sono pari a: 1 euro = usd(Dollaro statunitense) = 1.40
  • La percentuale di incidenza delle variazioni di tale tasso sui prezzi forfetari pubblicati, non supererà l’80% (Art. 90 Cod. Cons.).
  • Le modalità e le condizioni di sostituzione (Art. 89 Cod. Cons.) sono disciplinate dall’Art. 11.
  • Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i è indicato nel foglio di conferma prenotazione; eventuali variazioni Vi verranno comunicate tempestivamente, con le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005

TAKE OFF di Promise s.r.l.  in collaborazione con Mondial Assistance, compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione a condizioni contrattuali particolarmente interessanti. La polizza è depositata presso la sede TAKE OFF di Promise s.r.l..Le garanzie considerate sono “Interassistance 24 ore su 24” e “Bagaglio” e le relative condizioni generali sono contenute integralmente anche nel Certificato Assicurativo che sarà consegnato, unitamente agli altri documenti di viaggio, prima della partenza. 
DEFINIZIONI
 Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.Bagaglio: l'insieme degli oggetti personali che l'Assicurato indossa o porta con sé durante il viaggio/soggiorno.Centrale Operativa: la struttura di Mondial Service Italia S.r.l., in funzione 24 ore su 24 tutto l’anno, che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.Domicilio: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.Europa: i paesi dell'Europa, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madeira, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.Familiare: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle, generi e nuore, suoceri dell’Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.Franchigia/scoperto: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.Indennizzo: la somma dovuta da Mondial Assistance all’Assicurato in caso di sinistro.Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea.Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.Mondial Assistance: un marchio di Mondial Assistance Italia S.p.A. che identifica la società stessa.Mondo: i paesi non ricompresi nelle definizioni Italia ed Europa.Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale.Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio. 
Normativa comune alle garanzie
 1. Decorrenza - Scadenza - OperativitàLe prestazioni e le garanzie assicurative "Interassistance 24 ore su 24" e "Bagaglio" decorrono e sono valide: -  per i soli cittadini residenti/domiciliati in Italia;-  dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo espletamento dell'ultima formalità dal contratto stesso prevista;- per i viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari, con un massimo comunque di 60 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;- fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione. 2. Forma delle ComunicazioniTutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto. 3. Oneri FiscaliGli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell'Assicurato. 4. Rinvio alle Norme di LeggePer tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 5. Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie)Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da: ·  quarantene;·  epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:- chiusura di scuole,- chiusura di aree pubbliche,- limitazione di trasporti pubblici in città,- limitazioni al trasporto aereo. 
GARANZIE
 
INTERASSISTANCE 24 ORE SU 24
 Art. 1 - L'Assicurato in viaggio, in caso di necessità, ha diritto alle seguenti prestazioni:1.1 - Consulenza Medica - Quando, a seguito di malattia o infortunio, occorra accertare lo stato di salute dell'Assicurato, Mondial Assistance mette a disposizione il proprio Servizio di Guardia Medica per i contatti necessari, al fine di valutare quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore. 1.2 - Rientro Sanitario1.2.1 - Trasporto in ambulanza - In caso di malattia o infortunio, quando le condizioni dell'Assicurato richiedano il suo ricovero in ospedale, la Centrale Operativa ne organizza il trasporto al centro medico di pronto soccorso e da questo ad un centro medico meglio attrezzato, tenendo a proprio carico il costo della prestazione. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali.1.2.2 - Rientro sanitario - Quando le condizioni dell'Assicurato, ricoverato a seguito di malattia o infortunio, richiedano il suo trasporto in un centro ospedaliero meglio attrezzato od al proprio domicilio in Italia, la Centrale Operativa, in accordo con il medico curante sul posto, organizza interamente a proprie spese il trasporto del paziente con il mezzo ritenuto più idoneo, il costo della prestazione è interamente a carico di Mondial Assistance. L'Assicurato, se necessario, sarà accompagnato da personale medico od infermieristico, ed il trasporto potrà avvenire solo se organizzato dalla Centrale Operativa e con i mezzi previsti all'art. 4 - Scelta dei mezzi di trasporto/Interassistance-Disposizioni Comuni.Il rientro sanitario da paesi extraeuropei, esclusi quelli del Bacino Mediterraneo, viene effettuato esclusivamente con aereo di linea e in classe turistica.

1.2.3 - Esclusioni comuni - Sono escluse dall'assicurazione tutte le infermità o lesioni curabili in loco, e che non impediscano all'Assicurato di continuare il suo viaggio o soggiorno.

    Sono altresì esclusi:• le infermità derivanti da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell'Assicurato o alla stipulazione del contratto, le malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose, mentali e psicosomatiche;• lo stato di gravidanza oltre il 180° giorno;• gli infortuni o malattie derivanti da abuso di alcoolici, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni, da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), da interruzione volontaria della gravidanza, da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, da suicidio o tentato suicidio;• le malattie infettive, qualora il trasporto violi le norme sanitarie internazionali;• tutti i casi previsti agli artt. 2 e 3 - Interassistance - Disposizioni Comuni/Esclusioni.Le spese di soccorso, salvataggio e recupero sono comprese solo a seguito di infortunio e fino all'importo di € 1.291,14 per i viaggi all'estero e € 516,46 per i viaggi in Italia, a condizione che le ricerche siano effettuate da un organismo ufficiale.Tutte le prestazioni di cui al presente articolo non sono altresì dovute qualora si verifichino le dimissioni volontarie dell'Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato. 1.3 - Rientro della Salma - In caso di decesso dell'Assicurato durante il viaggio, Mondial Assistance organizza il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, prendendo a proprio carico le spese di trasporto.Sono sempre escluse le spese funerarie e le spese di inumazione. 1.4 - Rientro di un Familiare o Compagno di Viaggio Assicurato - A seguito del rientro sanitario dell'Assicurato, Mondial Assistance organizza e prende a suo carico tutte le spese di rientro per un altro familiare o compagno di viaggio, purché assicurati, con il mezzo ritenuto più idoneo.Inoltre, in caso di rientro sanitario dell'Assicurato, Mondial Assistance organizza e concorre alle spese di rientro degli altri Assicurati fino all'importo di € 154,94 per persona (massimo 2 persone). 1.5 - Spese di Viaggio di un Familiare - In caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato per un periodo superiore a 7 giorni, la Centrale Operativa mette a disposizione di un familiare un biglietto A/R (aereo in classe turistica o treno in prima classe) per recarsi presso il malato o il ferito. 1.6 - Rientro dei Figli minori di 15 anni - Quando a seguito di infortunio, malattia od altra causa di forza maggiore, l'Assicurato non possa occuparsi dei figli minori di 15 anni con lui viaggianti, la Centrale Operativa mette a disposizione di un familiare o di altra persona designata dall'Assicurato, od eventualmente dal coniuge, un biglietto A/R in treno prima classe od aereo classe turistica, per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia. 1.7 - Spese di Cura1.7.1 Oggetto - Mondial Assistance, previa autorizzazione della Centrale Operativa, provvede:• al rimborso od al pagamento diretto delle spese per visite mediche e/o per acquisto di medicinali (purché sostenute a seguito di prescrizione medica)• al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche addebitate all'Assicurato durante il viaggio a seguito di malattia o infortunio, nei limiti previsti per destinazione della Tabella Capitali Assicurati. Il rimborso sarà effettuato solo dietro presentazione dei giustificativi di spesa (fatture o ricevute) in originale.1.7.2 - Limitazioni - Le rette di degenza saranno pagate direttamente fino a € 103,29 per i viaggi all'estero e € 51,65 per i viaggi in Italia al giorno per persona, fermo restando il massimale nei limiti previsti per destinazione della Tabella Capitali Assicurati. Le spese odontoiatriche urgenti e non prorogabili saranno rimborsate fino a € 103,29 per i viaggi all'estero e fino a € 51,65 per i viaggi in Italia, fermo restando il capitale nei limiti previsti per destinazione della Tabella Capitali Assicurati. Le spese mediche sostenute successivamente al rientro al domicilio a seguito di evento verificatosi in viaggio saranno rimborsate solo in caso di infortunio fino a € 103,29 per i viaggi all'estero e fino a € 51,65 per i viaggi in Italia, fermi restando il massimale nei limiti previsti per destinazione della Tabella Capitali Assicurati ed i sottolimiti sopra indicati, purché sostenute entro i 60 giorni successivi all'evento. Su ogni rimborso sarà applicata una franchigia fissa di € 25,82 a carico dell'Assicurato. Nel caso di spese sostenute all'estero, il rimborso sarà calcolato al cambio ufficiale in vigore in Italia alla data della prestazione per la quale viene chiesto il rimborso.In caso di polizza stipulata per un gruppo, qualora il sinistro coinvolga contemporaneamente più Assicurati, la garanzia si intenderà complessivamente prestata fino alla concorrenza massima di un importo pari a 10 (dieci) volte la somma assicurata per persona. Se il predetto limite massimo risulterà insufficiente a coprire per intero il totale degli indennizzi liquidabili a termini di polizza in dipendenza del medesimo sinistro, Mondial Assistance liquiderà ciascun Assicurato in base alla proporzione esistente tra il suddetto limite ed il totale degli indennizzi che sarebbero liquidabili in termini di polizza.1.7.3 - Esclusioni - Sono escluse dal rimborso le spese mediche dovute a:• infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell'Assicurato; malattie croniche, malattie mentali o psicosomatiche; stato di gravidanza oltre il 180º giorno; infortuni o malattie derivanti da abuso di alcoolici e psicofarmaci ed uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni, da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, da suicidio o tentato suicidio; cure riabilitative, infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite; interruzione volontaria della gravidanza;• acquisto, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e fisioterapici in genere ed ogni tipo di protesi;• interventi o applicazioni di natura estetica; • visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;• tutti i casi previsti all'art. 2 e 3 - Interassistance - Disposizioni Comuni/Esclusioni.1.8 - Spese Supplementari di Soggiorno - Nel caso l'Assicurato sia costretto a prolungare il soggiorno a seguito di malattia o infortunio, Mondial Assistance rimborsa fino alla concorrenza di € 103,29 le spese supplementari di albergo (solo pernottamento) per l'Assicurato. Sono escluse tutte le spese sostenute da eventuali accompagnatori. 1.9 - Rientro al Domicilio - Se le condizioni fisiche dell'Assicurato, convalescente a seguito di malattia o infortunio, gli impediscono di rientrare al proprio domicilio alla data e con il mezzo inizialmente previsti, Mondial Assistance organizza e prende a suo carico le spese di rientro dell'Assicurato fino alla propria abitazione con il mezzo più adeguato (escluso aereo sanitario). Tale garanzia vale solo per l'Assicurato di cui sopra e non per le eventuali persone che lo accompagnano. 

1.10 - Rientro Anticipato - Se l'Assicurato è costretto ad interrompere anzitempo il viaggio a causa del decesso di uno dei seguenti familiari: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle, generi e nuore, suoceri, Mondial Assistance organizza il viaggio di ritorno e prende a suo carico le spese fino alla concorrenza di € 774,69 per i viaggi all'estero e € 258,23 per i viaggi in Italia. Il rientro potrà essere effettuato con: aereo di linea/charter in classe turistica, treno, traghetto od autovettura a noleggio (senza autista) fino ad un massimo di 48 ore.

    1.11 - Invio Medicinali Urgenti (solo per i viaggi all'estero) - Assistance provvede all'invio dei medicinali necessari (purché in commercio in Italia) alla salute dell'Assicurato e non reperibili sul luogo, dopo che la Centrale Operativa, in accordo con il medico curante, accerta che le specialità locali non sono equivalenti. L'invio dei medicinali è subordinato alle norme locali che regolano il trasporto e l'importazione dei farmaci richiesti. 1.12 - Invio Messaggi Urgenti - Qualora l'Assicurato, in stato di necessità, sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia, Mondial Assistance provvede, a proprie spese, all'inoltro di tali messaggi. 1.13 - Rimborso Spese Telefoniche (solo per i viaggi all'estero) - Sono rimborsate le spese telefoniche documentate sostenute dall'Assicurato per contattare la Centrale Operativa, fino al limite massimo di € 103,29. 1.14 - Interprete a Disposizione - Quando l'Assicurato sia degente a seguito di infortunio o malattia e si renda necessario un interprete per favorire il contatto tra l'Assicurato ed i medici curanti o le autorità locali, Mondial Assistance reperisce tale interprete e lo invia presso l'Ospedale, prendendo a carico la spesa fino alla concorrenza di € 516,46. 1.15 - Anticipo Cauzioni (solo per i viaggi all'estero) - In caso di evento non doloso avvenuto all'estero, Mondial Assistance costituirà in nome e per conto dell'Assicurato la cauzione penale che sia pretesa per consentirne la liberazione. Mondial Assistance verserà inoltre, ove richiesta, l'eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell'Assicurato nella produzione del sinistro. L'ammontare massimo coperto da Mondial Assistance, previe garanzie bancarie o di altro tipo da Mondial Assistance stessa indicate, è di € 2.582,28 per cauzione, somma che l'Assicurato dovrà in ogni caso restituire entro 15 giorni dalla costituzione della cauzione stessa. 1.16 - Anticipo Denaro - Quando l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste di prima necessità, e non gli sia possibile provvedere direttamente ed immediatamente, potrà richiedere a Mondial Assistance, a titolo di prestito, un importo fino ad un massimo di € 2.582,28. Per beneficiare di tale prestito, che dovrà essere restituito entro 30 giorni, l'Assicurato dovrà prima presentare a Mondial Assistance garanzie bancarie o di altro tipo ad essa ritenute adeguate. La prestazione di cui al presente articolo non potrà valere se l'Assicurato non sarà in grado di fornire a Mondial Assistance le garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate, o nel caso il trasferimento di valuta all'estero violi le disposizioni di legge vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.In caso di sinistro l'Assicurato deve attenersi alle disposizioni indicate dagli artt. 1 e 4 Obblighi dell’Assicurato e Disposizioni Finali delle Condizioni Generali di Assicurazione. 
INTERASSISTANCE - DISPOSIZIONI COMUNI
 Art. 2 - Sono escluse dal rimborso tutte le spese sostenute dall'Assicurato senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa. Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Mondial Assistance non è tenuta a corrispondere indennizzi o a fornire prestazioni alternative di alcun tipo a titolo di compensazione. Nel caso Mondial Assistance provveda direttamente al rientro dell'Assicurato, lo stesso si impegna a restituire i biglietti di viaggio non utilizzati. Art. 3 - Esclusioni - Sono altresì esclusi dall'assicurazione tutti gli eventi provocati da: • viaggio intrapreso contro il consiglio medico, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti o ad accertamenti medici o chirurgici; espianto e/o trapianto di organi;• guida di autoveicoli non ad uso privato, e di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;• esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale o atmosferico; atti di guerra anche civile, sciopero, sommosse, movimenti popolari o insurrezioni, coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;• prove, allenamenti e gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche, speleologia, alpinismo con scalate fino al 3º grado effettuate isolatamente, alpinismo superiore al 3º grado comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d'acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee jumping), salti dal trampolino con sci o idrosci, sciacrobatico, sci alpinismo, paracadutismo, deltaplano, parapendio, pratica di sport aerei in genere e qualsiasi altra attività sportiva pericolosa. Sono esclusi gli infortuni causati dalla partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo.Sono esclusi le malattie o gli infortuni verificatisi durante l'esercizio dell'attività professionale, a meno che questa sia di natura commerciale. Art. 4 - Scelta dei Mezzi di Trasporto - Nei casi in cui si renda necessario un trasporto sanitario solo le esigenze di ordine medico saranno prese in considerazione nella scelta del mezzo di trasporto che potrà essere:- aereo sanitario con équipe medica - aereo di linea in classe turistica con eventuale barella - treno e se necessario vagone letto - autoambulanza - ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa.In tutti gli altri casi in cui è previsto il trasporto degli Assicurati potranno essere utilizzati i seguenti mezzi:- aereo di linea in classe turistica - treno in prima classe e/o vagone letto - autovettura a noleggio, con o senza autista, fino ad un massimo di 48 ore - ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa. Art. 5 - Doppia Assicurazione - Nel caso in cui l'Assicurato benefici, tramite altre Società o Compagnie di Assicurazione, di servizi o coperture analoghi a quelli prestati a termini dell'art. 1 del Certificato Assicurativo, l'Assicurato dovrà espressamente decidere a quale Centrale Operativa richiedere l'intervento. Art. 6 - Responsabilità - Mondial Assistance declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione di cui all'art. 1 in caso di:- movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale od atmosferico;- trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;- sciopero, sommosse, movimenti popolari, coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, guerra e insurrezioni;

- disposizioni delle Autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto.

           
BAGAGLIO
 Art. 1 - Oggetto - Sono assicurate contro furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna e/o danneggiamento da parte del Vettore tutte le cose che l'Assicurato prende con sé per il fabbisogno personale durante il viaggio, come pure il bagaglio spedito a mezzo di un'impresa di trasporto.L'assicurazione si estende all'intero bagaglio, compresi:a)         il bagaglio a mano (borse da viaggio, valige, ecc.)b)         gli oggetti portati separatamente (mantelli, cappelli, ombrelli, macchine fotografiche, cineprese, ecc.)c)         gli oggetti indossati (vestiti, biancheria, gioielli, ecc.)d)         nel caso di viaggio in aereo, gli acquisti di prima necessità sostenuti all'estero, a seguito di ritardo superiore alle 12 ore nella riconsegna del bagaglio, purché comprovato dal Vettore aereo, fino all'importo massimo di € 103,29, fermo restando il massimale assicurato. La richiesta dovrà essere documentata con le fatture o ricevute di acquisto in originale.L'assicurazione copre la perdita totale o parziale ed i danni fino alla concorrenza della somma assicurata, sotto riserva però delle disposizioni dell'art. 5. Art. 2 - Limitazioni2.1 - Sono coperti cumulativamente fino al 50% dell'intero capitale assicurato:a)         gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d'oro, di platino o d'argento, pellicce ed altri oggetti preziosi: tali oggetti sono coperti da assicurazione solo se portati addosso o indossati;b)         apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio, televisori, registratori, apparecchiature elettroniche: tali oggetti non sono coperti da assicurazione se inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa di trasporto o affidati a terzi (albergatori, ristoratori, ecc.).2.2 - L'indennizzo massimo per ogni oggetto o bene non potrà superare l'importo di € 51,65. I corredi fotocineottici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, obiettivi, lampeggiatori, filtri, batterie, borse, ecc.) sono considerati quale oggetto unico.2.3 - In caso di responsabilità di terzi (Vettore, Albergatore, ecc.) l'indennizzo da parte di Mondial Assistance avverrà successivamente a quello eventuale del Vettore o dell'Albergatore, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento di cui sopra sia inferiore al massimale assicurato. Art. 3 - Esclusioni - Sono esclusi dall'assicurazione:a) il denaro in ogni sua forma (banconote, assegni, traveller's chèques, carte di credito, ecc.), i biglietti di viaggio, documenti, titoli e collezioni di qualsiasi natura, gli oggetti d'arte, le armi in genere, le merci, le attrezzature professionali, i telefoni portatili, i personal computer, i campionari, le pellicole fotocinematografiche, i nastri magnetici e i compact-disc, le attrezzature da campeggio, le attrezzature sportive in genere ed i caschi.b) i danni causati, direttamente o indirettamente, da disposizioni delle Autorità, avvenimenti bellici, disordini civili o militari, sommosse, scioperi, mine, saccheggi, terremoti, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;c) i danni provocati dolosamente o per grave incuria dell'Assicurato;d) i danni dovuti all'usura normale, vizio proprio, colaggio di liquidi, tarme, vermi, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio, intemperie;e) i danni di rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto, a forza maggiore, furto con scasso, rapina, aggressione a mano armata, incendio od estinzione di incendio;f) i danni causati dall'aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto e dalla caduta di perle vere o pietre preziose dalla loro incastonatura;g) il furto o i danni causati dal personale dell'Assicurato;h) i furti di bagagli lasciati a bordo di motoveicoli, ciclomotori e biciclette;i) le autoradio ed i riproduttori, nonché gli accessori fissi e di servizio di qualsiasi veicolo;j) gli oggetti acquistati nel corso del viaggio.3.1 - I bagagli, oggetti ed effetti lasciati nell'automobile, nel camper o nel caravan sono assicurati soltanto se riposti in un vano non visibile dall'esterno o nel bagagliaio chiuso a chiave, e se il veicolo viene lasciato in una autorimessa od in un parcheggio custoditi ed a pagamento. Art. 4 - Primo Rischio Assoluto - La presente assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e pertanto Mondial Assistance pagherà gli eventuali danni fino alla concorrenza della somma assicurata senza tenere conto alcuno dell'ammontare del valore del bagaglio, fermo restando il diritto di rivalsa verso il responsabile del danno, come previsto dall'art. 1915 Cod.Civ. Art. 5 - Indennizzo - L'indennità per la perdita totale o parziale e l'avaria degli oggetti assicurati è calcolata sulla base del loro valore commerciale al momento del sinistro. Se gli oggetti assicurati hanno subito un deprezzamento in seguito all'uso o per altre ragioni, se ne terrà equamente conto.In caso di danneggiamento sarà rimborsato il costo della riparazione, dietro presentazione della relativa fattura.In caso di sinistro l'Assicurato deve attenersi alle disposizioni indicate dagli artt. 1 e 4 Obblighi dell’Assicurato e Disposizioni Finali delle Condizioni Generali di Assicurazione. 
OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E DISPOSIZIONI FINALI (validi per tutte le Garanzie)
 Art. 1 - Al verificarsi del sinistro l'Assicurato deve:- per richieste di assistenza contattare telefonicamente immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24,- per tutte le altre garanzie scrivere entro 5 giorni a Mondial Assistance Italia S.p.A. - Via Ampère, 30 - 20131 Milano (Servizio Liquidazione Danni), specificando in ogni caso il genere, l'entità e le circostanze nelle quali il sinistro si è verificato. Egli dovrà attenersi a quanto disposto dal successivo art. 4, fornendo inoltre a Mondial Assistance tutte le informazioni richieste e mettendo a disposizione tutti i giustificativi necessari. Inoltre, concludendo l'assicurazione, l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che hanno visitato e preso in cura l'Assicurato stesso e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza,consentendo a Mondial Assistance l'uso delle informazioni richieste ai soli fini contrattuali. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Cod.Civ. Art. 2 - L'Assicurato è tenuto a cedere a Mondial Assistance, fino alla concorrenza dell'indennità da questa pagata, i propri diritti di rivalsa verso i terzi responsabili, mettendo in condizione Mondial Assistance di esercitare tali diritti. Art. 3 - Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della Legge Italiana.         Art. 4 - Obblighi in caso di Sinistro 

Interassistance 24 ore su 24

Per ogni richiesta di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero telefonico evidenziato sul Certificato di Assicurazione, che sarà consegnato unitamente agli altri documenti di viaggio, prima della partenza.

Dati Indispensabili all’Intervento
E' assolutamente indispensabile che siano comunicati i dati necessari all'intervento, e più precisamente:-  il tipo di assistenza richiesto -  il numero del Certificato Assicurativo- l'indicazione esatta della località da dove viene effettuata la richiesta-  il numero telefonico (e a chi corrisponde) ove richiamare. Consulenza Medica/Rientro SanitarioComunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che la Centrale Operativa dovrà contattare. In caso di ricovero, fornire i dati relativi all'ospedale od alla clinica in cui si trova il malato o l'infortunato. Spese di CuraConservare ed inviare entro 5 giorni a Mondial Assistance Italia S.p.A. - Via Ampère, 30 - 20131 Milano (Servizio Liquidazione Danni) gli originali delle ricevute delle spese sostenute, le diagnosi, le prescrizioni e, in caso di ricovero, la cartella clinica. Utilizzare, ove possibile, le prestazioni mutualistiche convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. 

Bagaglio

 In caso di Danni subiti in Aeroporto:- mancata riconsegna od avaria: effettuare immediatamente il P.I.R. (Rapporto Irregolarità Bagaglio) presso l'ufficio aeroportuale "Lost and Found". Inoltrare sempre reclamo scritto a Vettore Aereo;- furto: sporgere regolare denuncia scritta all'Ufficio di Polizia dell'aeroporto.In caso di Danni subiti in altre circostanze:sporgere immediatamente regolare denuncia scritta alle Competenti Autorità locali di Polizia. Inoltrare sempre reclamo scritto con richiesta di rimborso al Vettore od all'Albergatore eventualmente responsabili.In ogni caso: notificare il danno scrivendo entro 5 giorni a Mondial Assistance Italia S.p.A. - Via Ampère, 30 - 20131 Milano (Servizio Liquidazione Danni) presentando, anche successivamente, la copia del reclamo effettuato in luogo dove si è verificato il danno, nonché la distinta degli oggetti o beni sottratti o danneggiati, corredata dalle relative fatture e/o scontrini fiscali. 
TABELLA CAPITALI ASSICURATI - Importi espressi in Euro
 

Destinazione viaggio

ITALIAEUROPAMONDO 
Spese di cura (art. 1.7.1)  258,23   5.164,57  5.164,57

Bagaglio

Furto, Incendio, Rapina, Scippo, mancataRiconsegna e/o danneggiamento
  258,23     413,17     413,17 
 
Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri Vi invitiamo a consultare il sito webwww.ilmiosinistro.it
 Per richieste di rimborso inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta a:MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.Servizio Liquidazione DanniVia Ampère, 30 - 20131 Milano ·  Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie e Codice Fiscale dell'Assicurato, al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.

·  Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.

·    Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a distanza (ex D.Lgs. n. 196 del 30/6/03) Per rispettare la legge sulla privacy la informiamo sull'uso dei suoi dati personali e sui suoi diritti.La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che la riguardano.I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati da Mondial Assistance Italia S.p.A., da società del gruppo Mondial Assistance in Italia e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di fornirle le informazioni da lei richieste anche mediante l’uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.Le chiediamo, quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati necessari per la suddetta finalità.Qualora ci fossero da lei forniti, dovremmo trattare anche dati sensibili. Il consenso che le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati da lei eventualmente fornitici.Senza i suoi dati, non potremmo fornirle il servizio in tutto o in parte.I suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirle il servizio e le informazioni da lei richieste anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. Utilizziamo le medesime modalità anche quando comunichiamo per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore in Italia, all'estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all'estero.Per taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.Questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Mondial Assistance in Italia, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale.

     L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a Mondial Assistance Italia S.p.A.- Servizio Privacy - via Ampère, 30 - 20131 Milano o al numero fax +39 02 23695948, e-mail: privacy@mondial-assistance.it ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere.Il consenso che le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro, ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del servizio.Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati.Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a Mondial Assistance Italia S.p.A. - Servizio Privacy - via Ampère, 30 - 20131 Milano, fax +39 02 23695948, e-mail: privacy@mondial-assistance.it Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell’art. 185 del decreto legislativo 07.09.2005, n. 209 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare Isvap n. 303 del 2 giugno 1997 La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall’art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209.  La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.1)  Informazioni Relative alla Società- Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)  L’Impresa Assicuratrice è MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.- Sede Legale       Via Ampère, 30 - 20131 Milano (Italia)- Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni  L’Impresa è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale 02.09.1993 (g.u. 08.09.1993 n. 211) e successivi provvedimenti autorizzativi.2) Informazioni Relative al Contratto- Legislazione applicabile al contratto  La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.  La Società propone di scegliere la legislazione italiana.  Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative del diritto italiano.- Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto  Ai sensi dell’art. 2952 Cod.Civ. “i diritti dell’Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto”.- Reclami in merito al contrattoEventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla SocietàMondial Assistance Italia S.p.A. Servizio QualitàVia Ampère, 30 - 20131 Milano (Italia)fax: +39 02 26 624 008e-mail: quality@mondial-assistance.it Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni (45), potrà rivolgersi a:ISVAPServizio Tutela degli UtentiVia del Quirinale, 21 - 00187 Roma (Italia)corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.3) Informazioni in Corso di ContrattoQualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione. AvvertenzeLa presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale e deve essere consegnata al Contraente prima della sottoscrizione di ogni contratto di assicurazione contro i danni.Data la molteplicità delle tipologie di assicurazione contro i danni, si raccomanda al Contraente di chiedere sempre al proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione sul contratto prescelto e di leggerlo attentamente prima di sottoscrivere la Polizza.